Aziende Escluse

AZIENDE CHE NON POSSONO UTILIZZARE LE “PROCEDURE STANDARDIZZATE”

CHE OCCUPANO FINO A 10 LAVORATORI:
Aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
Nelle centrali termoelettriche;
Negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

CHE OCCUPANO FINO A 50 LAVORATORI:

  1. aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a, b, c ,d, f e g (attività esposte a pericoli di incidenti rilevanti );
    Nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N), e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
    Nelle centrali termoelettriche;
    Negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e successive modificazioni;
    Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
    Nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
    Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
  2. aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;