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Il coordinatore per la sicurezza deve andare in cantiere tutti i giorni?
- 4 Gennaio 2018
(Cass. Pen. sez. IV, sentenza n. 45853/2017).
Anche se il coordinatore non può esimersi dal prevedere momenti di verifica, essi non possono avere cadenza quotidiana e, parallelamente, l’accertamento giudiziale non dovrà ricercare segni di una presenza diuturna, ma le tracce delle azioni di coordinamento, di informazione, di verifica, e la loro adeguatezza sostanziale, poichè il coordinatore ha una autonoma funzione di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative.
L’imputato, già coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori edili, è stato assolto in sede di merito, con pronuncia definitiva, dall’accusa di aver concorso nell’infortunio ad un lavoratore. Il difensore della parte lesa, ricorre in cassazione, limitatamente agli effetti civili del risarcimento del danno.
Il lavoratore, inviato sul cantiere con l’incarico di rimuovere una recinzione, era precipitato a terra procurandosi un trauma cranico.
L’accusa originaria contro l’imputato era quella di aver omesso, nella su qualità di coordinatore per la sicurezza, di recarsi in cantiere e di effettuare i necessari controlli.
La Cassazione rigetta il ricorso della parte civile. Anzitutto, osserva la Corte, la lavorazione nel corso della quale si era verificato l’infortunio non era ricompresa tra quelle previste nel capitolato d’appalto.
Anche in ragione dei compiti di “alta vigilanza” del coordinatore, non ne è richiesta la presenza quotidiana in cantiere, ma la sola presenza rispetto ai momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo esercitata (cfr. Cass. Pen.sent. n. 3288/2016).