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Green Pass, nessuna sospensione dal lavoro ma stop agli stipendi
- 22 Settembre 2021

Il decreto legge per l’obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro, approvato la scorsa settimana in Consiglio dei ministri, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Ma prima di giungere al Quirinale per la firma del presidente della Repubblica, è stato modificato. E’ stata, infatti, eliminata la sospensione dal lavoro ma è stato lasciato intatto l’obbligo di esibire il green pass per poter accedere ai luoghi di lavoro. Chi non lo avrà sarà assente ingiustificato e scatterà comunque, sin dal primo giorno, la sospensione dello stipendio. L’obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati si applicherà dal 15 ottobre.
Stipendio sospeso per lavoratori pubblici e privati senza Green Pass
Obbligo di green pass per tutti i lavoratori pubblici e privati dal 15 ottobre, con verifiche a carico del datore di lavoro: chi risulterà sprovvisto sarà considerato assente ingiustificato senza stipendio dal primo giorno. È quanto si legge nella versione definitiva del decreto approvato giovedì scorso in consiglio dei ministri in cui scompare, rispetto alle bozze, la sospensione per il lavoratori della PA. Tutti “assenti ingiustificati” dunque “fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”, si legge nel testo.
In tribunale obbligo per i magistrati, ma non per gli avvocati e i testimoni
Obbligo di green pass dal 15 ottobre al 31 dicembre per “i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari”, si legge ancora nella versione definitiva del decreto approvato giovedì scorso in consiglio dei ministri. Sono esclusi invece dall’obbligo “avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo”.
Sospensione fino a 10 giorni nelle imprese con meno di 15 dipendenti
Per le imprese con meno di 15 dipendenti “dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata” per non essersi messi in regola con l’obbligo di green pass “il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021”.
“A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 ha validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione”. È quanto si legge nella versione definitiva del testo.
Controlli: da parte di chi e come
I datori di lavoro o coloro che svolgono tali funzioni nel pubblico impiego, sono tenuti (entro il 15 ottobre 2021) a:
1. Organizzare un piano di controlli
2. Nominare gli incaricati.
Tocca al datore di lavoro predisporre i controlli da quando in cui il decreto entra in vigore, cioè il 15 ottobre. Da quel giorno, il lavoratore troverà all’ingresso dell’azienda un sistema di controllo che verifica il possesso e la validità del Green pass, sostanzialmente quindi attraverso il sistema che già funziona sulla app VerificaC19. Successivamente, i controlli potranno essere svolti a campione. Per i controlli negli uffici pubblici sarà attivata una piattaforma ad hoc, così come già avvenuto per la scuola. Il sistema, sviluppato dalla Sogei, la società del ministero dell’Economia, permetterà di verificare il possesso del certificato verde incrociando i dati anagrafici del codice fiscale con quelli sanitari. Nel caso di assenza del Green pass, comparirà un segnale rosso e a quel punto non sarà possibile entrare in ufficio.
Si resta, comunque, in attesa di eventuali linee guida che possano illustrare ancora meglio l’adozione delle “modalità operative per l’organizzazione delle verifiche”, così come descritte dall’art. 3 dello stesso decreto.
Tamponi antigenici a prezzi calmierato, non solo in farmacia
“L’applicazione del prezzo calmierato” sui tamponi “è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2”. È quanto si legge nella versione definitiva del decreto approvato giovedì scorso in consiglio dei ministri.
Il numero verde del ministero della Salute
Per dubbi, difficoltà e informazioni relative alle Certificazioni verdi, ci sarà un numero verde unico, il 1500, in capo al ministero della Salute, che verrà iplementato fino a smaltire da solo tutto il servizio. Scomparirà dunque il contact center 800 91 24 91, perché i servizi sono stati unificati. Nella relazione allegata al decreto si legge che sono circa 30 mila ogni giorno le chiamate tentate.
Clicca qui per visualizzare il decreto in Gazzetta Ufficiale.