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La posizione di garanzia del preposto senza delega di funzioni
- 4 Gennaio 2018
Interessante sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen. sez. IV, sent. n. 43853/2017) in materia di posizione di garanzia del preposto senza delega di funzioni.
I giudici hanno statuito che, ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo.
L’imputato, all’epoca dei fatti, rivestiva la qualità di soggetto preposto dal datore di lavoro alle operazioni di manutenzione dell’impianto. La regola cautelare contestata è relativa al fatto che avrebbe consentito ad un lavoratore, poi infortunatosi, di eseguire un intervento di manutenzione all’interno del silos senza la preventiva disconnessione dell’energia elettrica.
Sulla base di quanto in massima, la Suprema Corte ha confermato la condanna del preposto.
Con l’occasione, viene peraltro precisato che, quanto alla posizione del preposto, trattasi di responsabilità che non trova la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, “rientrando tra i doveri del preposto (figura alla quale è assimilabile anche quella del capo cantiere), garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, quello di segnalare situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative contra legem”.