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Scadenza aggiornamento per Addetti alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro!
- 13 Febbraio 2018

Scade il 12 marzo 2018 il termine per l’aggiornamento per gli Addetti abilitati alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro.
Coloro che alla data della pubblicazione dell’Accordo Stato Regioni (12 marzo 2013) hanno effettuato un corso di formazione che li abilita alla conduzione di particolari attrezzature (PLE, Gru, Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo,Trattori agricoli o forestali, Macchine movimento terra) dovranno effettuare entro il 12 Marzo 2018 il corso di aggiornamento.
La S.I.M. organizza periodicamente tali corsi, sia presso la nostra sede sia presso le sedi aziendali.
Si ricorda che tali corsi possono essere finanziati da fondi Interprofessionali.
Per maggiori chiarimenti o informazioni consultate il nostro sito o la nostra segreteria:
Info@sim626.it – 0918815671
Per maggiori chiarimenti, ecco la scheda informativa:
Scade il 12 marzo 2018 il termine per l’aggiornamento per alcuni addetti abilitati alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro. |
Scade il 12 marzo 2018 il termine ultimo per l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento per i corsi di formazione abilitanti alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro di cui all’art. 73 comma 5 D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e le cui modalità sono state definite dall’Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 entrato in vigore il 12/3/2013.
Ricordiamo che tale Accordo individua le attrezzature per la conduzione delle quali è necessario possedere una specifica abilitazione e ne regolamenta i relativi corsi di formazione. Con tale Accordo, al punto 9.1, è stata riconosciuta la formazione pregressa alla sua entrata in vigore e più precisamente sono stati riconosciuti validi i corsi già effettuati entro tale data purché soddisfacessero però, per ciascuna tipologia di attrezzatura, i seguenti requisiti: “a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento; b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo; c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento” Al punto 9.2, viene stabilita la durata della loro validità: Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente accordo per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera Pertanto, in definitiva coloro che hanno usufruito del riconoscimento della formazione pregressa e cioè che avevano già completata a tale data (12/3/2013) la loro formazione con i requisiti di cui: lettera a) > dovranno effettuare il corso di aggiornamento entro il 12/3/2018. lettera b) > dovranno effettuare il corso di aggiornamento entro cinque anni dalla data dell’ultimo aggiornamento. lettera c) > dovranno effettuare il corso di aggiornamento entro cinque anni dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento Si rammenta che le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori in base all’Accordo del 22/2/2012 sono le seguenti: |