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Approfondimenti, il preposto: compiti, obblighi e formazione
- 28 Gennaio 2020

IL PREPOSTO: COMPITI, OBBLIGHI E FORMAZIONE
Per determinate tipologie di aziende il Preposto rappresenta una figura indispensabile nell’organigramma della sicurezza.
Ma chi è il preposto? E qual è il suo ruolo all’interno di una realtà aziendale?
Approfondimenti, il preposto: il referente normativo
Secondo quanto sancito dall’art. 2 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza) il preposto viene definito come:
” Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Il ruolo del Preposto viene, in genere, ricoperto da figure che hanno una esperienza pluriennale nel proprio ambito lavorativo e di solito essi combaciano con i capi-reparto, capi-squadra, capi-officina ecc., soggetti che già per la natura della propria mansione si occupano di sovrintendere e vigilare sulle operazioni di altri lavoratori.
Approfondimenti, il preposto: la nomina
In genere la nomina del preposto non è un obbligo ad eccezione di alcuni casi specifici previsti dalla legge, tuttavia il Datore di Lavoro nella scelta e designazione di quest’ultimo, attua un sistema di controllo e gestione della sicurezza. Il Preposto, infatti si occupa di garantire l’attuazione delle direttive in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ricevute dal Datore di Lavoro e ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
Una volta designato il preposto, questo non può sottrarsi all’adempimento dei vari obblighi previsti dalla legge, obblighi che sono definiti dall’art. 19 del Testo Unico.
Art. 19 del T.U. sulla Sicurezza sul Lavoro à Obblighi del Preposto:
a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza (informando i superiori in caso di persistenza delle inosservanze);
b) verificare che solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle misure di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni ai lavoratori affinché, in caso di pericolo grave e immediato, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori, esposti al rischio di un pericolo grave e immediato, riguardo il rischio stesso e le disposizioni in materia di protezione;
e) salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro (o al dirigente) le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, così come ogni condizione di pericolo che si verifichi durante l’attività lavorativa;
g) frequentare appositi corsi di formazione (secondo quanto previsto dall’articolo 37).
Ma cosa rischia il Preposto?
Approfondimenti, il preposto: le sanzioni
Le sanzioni per i Preposti che non rispettino gli obblighi di legge prevedono:
– arresto da uno a tre mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione di quanto presente alle lettere a), e), f);
– arresto sino a un mese o l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione di quanto presente alle lettere b), c), d);
– ammenda da 300 a 900 euro per la violazione di quanto presente alla lettera g).
In seguito all’investitura da parte del Datore di Lavoro, il Preposto deve effettuare uno specifico corso di formazione come previsto dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 e dall’Accordo Stato – Regioni n. 221 del 24/12/2011.
Tale formazione deve comprendere quella tipica per i lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare della durata minima di 8 ore che possono essere svolti in parte in modalità e-learning e in parte in aula. L’aggiornamento, invece, viene effettuato ogni 5 anni e può essere svolto interamente in modalità e-learning.
Approfondimento a cura del Dott. Francesco D’Amico
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro