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Covid-19 in azienda, la gestione del lavoratore positivo: le faq
- 19 Gennaio 2021

La gestione del lavoratore positivo al tampone per il rilievo del coronavirus, in azienda, può presentare alcune criticità e va conosciuta in dettaglio. Di seguito, dunque, forniamo un elenco di faq relative all’argomento.
- Come comportarsi nei confronti di un lavoratore che durante il lavoro accusa febbre o sintomi sospetti
- Il lavoratore deve dichiararlo immediatamente al titolare o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti nei locali.
- L’azienda avverte immediatamente il medico aziendale o il servizio di igiene e Sanità pubblica dell’ULSS..
- L’azienda, inoltre, individua gli eventuali “contatti stretti”. .
- Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere ai “contatti stretti” di lasciare cautelativamente lo stabile, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
(Protocollo condiviso 24/04/2020)
- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria
- Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.
- Come comportarsi nei confronti di un lavoratore che comunica dal suo domicilio di avere febbre > a 37,5 o sintomi simil influenzali?
- Il lavoratore deve informare il suo medico curante per gli accertamenti del caso e dare comunicazione all’azienda su eventuali risvolti.
- Se un dipendente ha la febbre, può essere obbligato ad effettuare il tampone?
- No, l’azienda non può obbligarlo. Sarà il medico curante o i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica di riferimento a valutare se è necessario effettuare il tampone.
- Cosa deve fare il datore di lavoro in questi casi?
- Collaborare con il Dipartimento di Prevenzione e seguirne le indicazioni.
- Procedere ad una eventuale sanificazione straordinaria
- Cosa si intende per contatto stretto?
Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso.
Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso.
- Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID- 19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
A partire da 48 ore prima della comparsa dei primi sintomi, fino al momento della notizia di positività e dunque dell’immediato autoisolamento (in attesa della chiamata). Se la persona positiva è sempre stata asintomatica, inizia a contare i contatti stretti a partire da 48 ore prima dell’esecuzione del tampone diagnostico, fino al momento della notizia di positività e dunque dell’immediato autoisolamento (in attesa della chiamata).
- Quando e come può rientrare a lavoro un contatto stretto che è stato in quarantena?
- Sulla base delle circolari e ordinanze ministeriali (da ultimo DPCM 24 ottobre 2020), le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono applicare ai “contatti stretti asintomatici” di un caso COVID-19:
- Un periodo di quarantena con sorveglianza attiva di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso,
Oppure
Un periodo di quarantena con sorveglianza attiva di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
- Un contatto stretto può lavorare in smart-working?
- Previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore si potrà continuare a svolgere l’attività lavorativa in modalità smart-working, ove possibile. In tale ipotesi il lavoratore non avrà diritto al trattamento economico di malattia, in quanto non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa.
(Il D.L. 18/2020 considera la quarantena una situazione equiparata alla malattia ai fini del trattamento economico e della documentazione da presentare a giustificazione (certificato di malattia).
In caso di malattia conclamata, invece, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
- Cosa fare nel caso di un contatto stretto di un contatto stretto?
- Non è prevista quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.
- Quando e come può rientrare un caso positivo dopo isolamento domiciliare?
- Casi positivi asintomatici
Le persone asintomatiche positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
- Casi positivi sintomatici
Le persone sintomatiche positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
- Casi positivi a lungo termine
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive, in caso di assenza di sintomi da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
Resta comunque confermato che per il rientro in azienda è richiesto un tampone molecolare negativo (DPCM aprile)
- Quando e come può rientrare un caso positivo dopo ricovero ospedaliero per covid?
- Circolare del Ministero della Salute del 29/04/2020, Circolare 29 aprile 2020 e Decreto del presidente del consiglio dei ministri 03 dicembre 202 prevedono che il lavoratore venga sottoposto a visita straordinaria da parte del medico competente che dovrà rivalutare la idoneità alla mansione in funzione di eventuali esiti della malattia. Lo stesso vale per assenza per malattia superiore a sessanta giorni
Resta confermato che il lavoratore si sia comunque negativizzato al tampone molecolare.
- Come gestire il lavoratore fragile?
Declinazione del concetto di fragilità del lavoratore
L’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 delineava la possibilità di equiparare le assenze dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero.
Tali disposizioni, ricordiamo, prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.
- Questo beneficio, che era ammesso sia per i lavoratori pubblici che privati era cessato a fine luglio scorso e di conseguenza, le assenze per tutela dei lavoratori fragili, dal 1 Agosto, non sono state (temporaneamente) equiparate a ricovero ospedaliero ma a malattia.
- Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto agosto), convertito in legge soltanto il 13 ottobre 2020 (DL n. 126) riscrivendo l’art. 26 riconosce ancora una volta il termine dei benefici (equiparazione a ricovero ospedaliero) da fine luglio al 15 ottobre 2020 ed inserisce un nuovo elemento:
“dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 questi stessi lavoratori “svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.”
Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13:
Il concetto di fragilità viene individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico” (Con specifico riferimento all’età, viene chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio (Rapporto N. 58 28.8.2020 – ISS Covid-19).
La legge di Bilancio (D.L. n. 18/2020) con i commi da 481 a 484
Reintroducono l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia è stato esteso al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
Tali disposizioni, ricordiamo, prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Nel contempo viene confermato” l’articolo 39 dello stesso decreto “Cura Italia” – che già prevede il lavoro agile (fra l’altro fino a fine emergenza e non fino al 31 dicembre come il decreto appena convertito) – senza peraltro modificare l’inquietante passaggio: “a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.”
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