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La FORMAZIONE come strumento prevenzionistico
- 22 Gennaio 2020

“La FORMAZIONE come strumento prevenzionistico”
Oggi una buona percentuale dei problemi che nascono dagli incidenti o dagli infortuni sul lavoro dipende da non corretti comportamenti degli operatori, comportamenti che a loro volta possono dipendere anche da carenze organizzative progettuali e/o da falle nel sistema della prevenzione aziendale.
La FORMAZIONE è all’ unanimità considerata lo strumento essenziale per cambiare i comportamenti.
Effettivamente nell’ultimo decennio è stato esaltato molto il valore della formazione come perno fondamentale del sistema prevenzionistico.
A legittimazione di ciò i seguenti riferimenti normativi:
- Accordo Stato Regioni n° 221/CSR del 21 dicembre 2011
- Accordo Stato Regioni n° 223/CSR del 21 dicembre 2011
- Accordo Stato Regioni n° 53/CSR del 22 febbraio 2012
- Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013
- Accordo Stato Regioni n° 128/CSR del 7 luglio 2016
- Decreto Assessoriale n° 1432/2019
È indubbio che la formazione dei lavoratori e di tutti gli attori della sicurezza nelle aziende sia uno dei principali strumenti di tutela della salute e sicurezza nelle stesse.
È indubbio che solo una formazione efficace possa contribuire a modificare realmente i comportamenti pericolosi e a migliorare le buone prassi nonché la prevenzione nei luoghi di lavoro.
È indubbio anche che una buona formazione non dipenda solo dalla conformità alla legge, ma anche dalla qualità dei contenuti erogati, dalla modalità con cui sono comunicati, dalle competenze dei formatori.
Malgrado tutte queste certezze, la situazione della formazione alla sicurezza nel nostro Paese non gode di buona salute!
Infatti la formazione viene concepita e gestita prevalentemente per cambiare le conoscenze iniziali rispetto a quelle finali, ma non nell’ottica di un cambiamento comportamentale.
“Follia è comportarsi sempre allo stesso modo ed aspettarsi risultati diversi” (Albert Einstein)
La formazione non è un semplice trasferimento di informazioni, come del resto ribadito dalla definizione riportata all’art. 2 del D.Lgs. 81/08 e seguenti.
- aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
Dunque la formazione è un processo educativo che deve portare ad una modifica di comportamenti. Se ciò non avviene, la formazione non si è verificata e il Datore di lavoro non ha ottemperato a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e seguenti.
“Se ci scambiamo una moneta avremo entrambi una moneta…
Se ci scambiamo un’idea avremo entrambi due idee…”
Articolo a cura dell’Ing. Roberta Gandolfo
Responsabile area tecnica S.I.M. S.r.l.