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Lavori in quota, la sentenza della Cassazione
- 13 Febbraio 2020

Lavori in quota, la sentenza della Cassazione
Lavori in quota, il fatto
Un lavoratore di un’impresa edile, durante i lavori di installazione di un condizionatore, si trovava su un ponte a cavalletto posto ad un’altezza inferiore ai 2 mt stabilita dal D. Lgs 81/08 come altezza minima affinchè si possa rientrare nel campo di applicazione dei lavori in quota; più precisamente era posto ad un’altezza di 1,07 mt da terra. Durante l’esecuzione del proprio lavoro l’operaio cade procurandosi delle lesioni.
In seguito all’incidente, i soci amministratori dell’impresa edile in questione sono stati condannati per lesioni personali gravi dai Giudici in primo grado e successivamente dalla Corte di Appello di Catania.
Per meglio capire la particolarità della vicenda, si ricorda che l’art. 107 Capo II Titolo IV del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) recita: “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 mt rispetto ad un piano stabile”.
I motivi della condanna, poi confermata dalla Corte di appello, scaturiscono dal fatto che non è stata verificata l’idoneità dell’impalcatura (ponte a cavalletto). Lo stesso, infatti, non rispondeva ai requisiti minimi previsti dall’allegato XVIII, in quanto il piano di calpestio risultava nettamente inferiore ai 90 cm previsti dal presente allegato e inoltre il lavoratore in questione era privo di DPI, nello specifico il casco; tuttavia questi aspetti erano stati valutati correttamente dal Coordinatore della Sicurezza ed inseriti nel PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento).
Lavori in quota, la pronuncia
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45514, ha chiarito degli aspetti importanti in merito ai lavori in quota svolti ad un’altezza inferiore ai 2 metri.
Anzitutto, è stato confermato il corretto comportamento del Coordinatore che ha valutato il rischio di caduta, che di fatto si è poi concretizzato, inserendolo nel PSC, sostenendo così i giudici, in maniera indiretta, il principio di vigilanza alta in cantiere in fase di esecuzione anziché vigilanza momento per momento.
La sentenza ha poi ribadito che se si effettuano opere in altezza anche al di sotto dei mt. 2,00 utilizzando ponti ed attrezzature simili, le stesse dovranno rispettare i principi previsti dal D.Lgs. 81/08 e i lavoratori dovranno essere dotati degli opportuni DPI specifici per i rischi connessi alla lavorazione.
Articolo a cura del Dott. Francesco D’amico
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro